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dallo Statuto della Curia Diocesana

Ambito affari generali
Art.15 – Il Cancelliere arcivescovile
§ 1. Il Cancelliere, nominato dall’Arcivescovo a norma dei cann. 482-483, deve essere un
sacerdote di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto (can. 483 §2).
§ 2. Ha l’incarico principale che “consiste nel provvedere che gli atti della Curia siano redatti compiutamente” (can. 482 § 1).
§ 3. Secondo l’opportunità, il Cancelliere può essere affiancato da un Vice Cancelliere, che
lo aiuta nell’espletamento delle sue funzioni (cfr. can. 482 § 2).Per una Chiesa mistero di comunione e di missione
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Art. 16 – Cancelleria
§ 1. La Cancelleria è lo strumento operativo diretto del Cancelliere ed è retto da un regolamento proprio, che ne definisce l’organico e le procedure dei vari atti.
§ 2. Essa opera anche attraverso delle sezioni nelle zone pastorali al fine di venire incontro alle esigenze dei fedeli nell’espletamento delle pratiche, specie quelle matrimoniali. In
queste sezioni operano dei collaboratori di Curia che svolgono attività di controllo delle
pratiche matrimoniali in dipendenza del Cancelliere.
§ 3. Il Cancelliere è anche Notaio, dirige l’Ufficio di Cancelleria ed esercita compiti previsti
dai cann. 482-490.
§ 4. Attività notarili:
a) compilazione, registrazione con protocollo e controfirma di tutti gli atti giuridici
emanati dall’Arcivescovo: in particolare modo di tutte le nomine a incarichi o uffici
di Curia, dandone comunicazione al Moderatore di Curia (cfr. cann. 474 e 484, § 1) e
agli interessati secondo il diritto;
b) sottoscrivere atti aventi pubblica fede (cfr. can. 483, § 1);
c) redigere le pratiche in corso e apporvi la firma con l’indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell’anno (cfr. can. 484, § 2);
d) esibire dalla registrazione con le dovute cautele, a chi ne faccia richiesta, gli atti e gli
strumenti e dichiarare le copie conformi all’originale (cfr. can. 484 §3);
e) presenziare e verbalizzare i possessi canonici (cfr. cann. 382 § 2, 404,527).
§ 5. Attività archivistiche:
custodire in archivio tutti i documenti in forma originale che riguardano la Diocesi, le
parrocchie (cfr. cann. 482, § 1; 486, § 1; 413, § 1) e le persone.
§ 6. Attività di segreteria (cfr. can. 482, § 2):
a) raccolta di atti ufficiali per la pubblicazione del Bollettino ufficiale della Diocesi;
b) servizio di raccolta dati, registrazione e statistica della Diocesi;
c) ricezione, smistamento e riscontro della corrispondenza;
d) aggiornamento dell’annuario diocesano;
e) comunicazione ordinaria della Curia con altri enti ecclesiastici e civili;
f) preparazione di richieste o risposte, a nome dell’Arcivescovo o di altri Uffici, alla Santa Sede, alla CEI o alle altre Diocesi;
g) gestione della cassa per i fabbisogni ordinari della Cancelleria; 331
Statuto della Curia Diocesana
h) esecuzione di incarichi temporanei o permanenti, affidati dall’Arcivescovo o dal Vicario Generale;
i) autorizza le riunioni delle Confraternite ed approva i relativi verbali;
j) autorizza le processioni e le manifestazioni religiose.
§ 7. Attività di controllo:
a) esercita il controllo della legittimità delle pratiche matrimoniali secondo la normativa
della CEI (cfr. can. 1067 e il “Decreto generale sul matrimonio del 5 novembre 1990);
b) concede il “nulla osta” per la celebrazione del sacramento o i permessi e le licenze
per matrimoni fuori parrocchia, secondo le disposizioni dell’Arcivescovo;
c) prepara le pratiche da presentare all’Ordinario per la concessione delle dispense e
delle licenze.