AUTORIZZAZIONI

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Atti eccedenti ordinaria amministrazione

Con Decreto n. 1098/CAN/06 del 07 marzo 2006 il Vescovo ha stabilito che siano questi gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione [DECRETO DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE]

L’alienazione dei beni immobili di qualunque valore;

L’alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al canone 1291 § l;

Ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, gli investimenti mobiliari diversi da quelli in titoli di Stato garantiti dallo Stato; la concessione di usufrutto, di comodato, di locazione, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione; e comunque la cessione a terzi dell’uso e del godimento, a qualsiasi titolo, di immobili appartenenti alla persona giuridica (compresa l’installazione di antenne per qualsiasi uso); la stipulazione di atti di destinazione;

L’acquisto a titolo oneroso di immobili;

La mutazione di destinazione d’uso di immobili;

L’accettazione di donazioni, eredità e legati;

La rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;

L’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore;

Ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;

L’inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;

La costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;

La costituzione di un ramo di attività ONLUS;

La contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche (iv i compreso il legale rappresentante dell’Ente), come ad esempio: prestiti, fidi, mutui ecc.;

La sottoscrizione di polizze assicurative di qualsiasi ramo e per qualsiasi importo;

La decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;

L’assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non avente carattere occasionale;

L’introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;

Per le parrocchie, l’ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.

I requisiti necessari alla validità degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette alla giurisdizione del
Vescovo Diocesano, sono i seguenti:

  1. Per gli atti di valore compreso tra E 00,00 e E 150.000,00:
  • Parere del Consiglio per gli Affari Economici o delibera del Consiglio di
    Amministrazione della persona giuridica interessata;
  • Autorizzazione scritta dell’Ordinario Diocesano;
  1. Per gli atti di valore superiore a E 150.000,00 fino a E 250.000,00:
  • Parere del Consiglio per gli Affari Economici o delibera del Consiglio di
    Amministrazione della persona giuridica interessata;
  • Parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
  • Autorizzazione scritta dell’Ordinario Diocesano;
  1. Per gli atti di valore compreso tra E 250.000,00 e E 1.000.000,00:
  • Parere del Consiglio per gli Affari Economici o delibera del Consiglio di
    Amministrazione della persona giuridica interessata;
  • Consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
  • Consenso del Collegio dei Consultori;
  • Autorizzazione scritta dell’Ordinario Diocesano;
  1. Per gli atti di valore superiore a E 1.000.000,00 e per tutti gli atti relativi
    a beni donati alla persona giuridica per voto o beni preziosi di
    valore artistico e storico:
  • Parere del Consiglio per gli affari economici o delibera del Consiglio di
    Amministrazione della persona giuridica interessata;
  • Consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;

Consenso del Collegio dei Consultori;

  • Autorizzazione della Santa Sede.
    Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l’autorizzazione
    scritta dell’Ordinario del luogo.
    Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio
    per gli Affari Economici dell’ente.
    All’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 10, 11, 12, 15 e 16. Qualora il valore del bene oggetto
    della disposizione o il valore per il quale l’Istituto si espone fosse superiore alla
    somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone
    1292 § 1, si applicano anche i nn. 3, 4, 7, 8, 13, e il n. 6, limitatamente alle ipotesi
    in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni o oneri.

 

La licenza dell’Ordinario comporta il pagamento di una tariffa sulla base del decreto n. ___/CAN/______ del _________________

LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Quando è necessario ottenere la licenza (autorizzazione) scritta per porre validamente in essere un atto eccedente l’ordinaria amministrazione, il Parroco deve inoltrare la relativa domanda all’Ufficio Amministrativo Diocesano. Detto Ufficio ha il compito di istruire la pratica, di sottoporla all’esame dei vari organismi diocesani (per avere il nulla osta o il consenso) e di preparare il decreto autorizzativo che sarà sottoposto alla firma dell’Ordinario. Dato che il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici di norma si riunisce entro ______________________ del mese (con esclusione del mese di luglio e agosto) è necessario che la domanda pervenga all’Ufficio entro ________________________________.