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Rendiconto Parrocchiale 2025

Un dovere di responsabilità e comunione

L’Ufficio Amministrativo dell’Arcidiocesi ricorda ai Rev.mi Parroci e agli Amministratori parrocchiali che entro il 31 marzo 2026 dovrà essere presentato, tramite la piattaforma UniO, il Rendiconto Economico 2025, completo della documentazione prevista.

La corretta redazione e trasmissione del rendiconto non rappresenta soltanto un adempimento amministrativo, ma un gesto di trasparenza, corresponsabilità e comunione ecclesiale, a servizio della Chiesa particolare e della buona gestione dei beni affidati alle comunità.

Si invita pertanto a prendere attenta visione degli allegati, nei quali sono dettagliate le indicazioni operative e le verifiche da effettuare, così da procedere con ordine e precisione alla chiusura dell’esercizio e al successivo invio.

 

 

 

 

 

Invio rendiconto parrocchiale Unio

Indicazioni operative per la chiusura dell’esercizio, la creazione del file “Bilancio parrocchiale” e l’invio del Rendiconto

BARLETTA. LA COMUNITA’ DI SAN PAOLO APOSTOLO CELEBRA LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il ruolo determinante dei fondi dell'8xmille alla Chiesa Cattolica

Omelia  

Nella serata di sabato 6 dicembre 2025, alle ore 19.00, la comunità parrocchiale di San Paolo Apostolo in Barletta vivrà un momento di particolare significato ecclesiale. La celebrazione eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo, segnerà infatti la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato l’intero complesso parrocchiale.

L’incontro, ispirato dal tema biblico “Cristo è il capo, noi le sue membra”, offrirà l’occasione per riconoscere il valore del rinnovamento non solo strutturale, ma anche spirituale della comunità.

Gli interventi realizzati, resi possibile grazie anche al sostegno dell’8xmille alla Chiesa Cattolica, hanno permesso di restituire agli ambienti parrocchiali funzionalità, sicurezza e bellezza, affinché possano continuare a essere luogo di accoglienza, preghiera e incontro.

La celebrazione presieduta dall’Arcivescovo diventerà così un momento di rendimento di grazie condiviso, nel quale l’intera comunità si unirà nella preghiera per aprirsi a nuove prospettive pastorali e per rinnovare il proprio impegno ecclesiale.

 

DICHIARAZIONE IMU 2024 – ANNO D’IMPOSTA 2023

Obbligo di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno.

In conformità a quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ricordiamo che gli enti non commerciali – compresi quelli di religione e di culto – hanno l’obbligo di presentare entro il 30 giugno la dichiarazione IMU, anche in assenza di “variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”.

La dichiarazione dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica da un professionista abilitato (commercialista o CAF). Nella dichiarazione dovranno essere indicati tutti gli immobili di proprietà totalmente imponibili (es: locali concessi in locazione), parzialmente imponibili (es: locali ad uso promiscuo) e quelli totalmente esenti dal tributo (edifici di culto e pertinenze quali aule di catechismo, oratorio, casa canonica, ufficio parrocchiale, etc).

Copia della suddetta dichiarazione, dovrà essere inoltrata all’ufficio amministrativo al seguente indirizzo mail amministrazione@arcidiocesitrani.it, unitamente alle ricevute di trasmissione telematica delle stesse.

Rivolto ai parroci e ai collaboratori del modulo gestionale “Amministrazione” Istruzioni sul nuovo Rendiconto Parrocchiale della Diocesi; Istruzioni sulla compilazione e trasmissione del nuovo Rendiconto Parrocchiale 2024 tramite il gestionale “UNIO”.

“UNIO” CORSO D’INFORMAZIONE E FORMAZIONE DIOCESANO

 

 

 

 

 

 

Corso UNIO 24.1.2024  Parrocchie TRANI-BISCEGLIE-CORATO

 

 

   Corso UNIO 26GEN2024  Parrocchie BARLETTA-FORANIA


Sospensione titolare effettivo

Registro Titolari Effettivi
In allegato nota dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della CEI relativamente alla sospensione dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo e l’ordinanza n. 8083 del 7 dicembre 2023 del TAR del Lazio.

 

 

 

Approfondisci la notizia.

 2023.12.11-Sospensione obbligo di comunicazione titolare effettivo-35-2023-UPG

TAR-Lazio-Ordinanza-8083-7-dicembre-2023


Registro Titolari Effettivi

In allegato alla presente si invia un'ulteriore nota dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici relativamente alla problematica in oggetto.

 

 

 

 

 

 

UFFICIO NAZIONALE   

Roma, 6 dicembre 2023
Nota integrativa circa il Registro dei titolari effettivi
Si fa seguito alla precedente comunicazione dell’Ufficio Nazionale per i problemi
giuridici della CEI del l O ottobre 2023, riguardo gli adempimenti richiesti dalla normativa
civile circa la comunicazione dei titolari effettivi e gli obblighi relativi all’iscrizione nel
Registro delle imprese, di cui all’ali. 21, comma l, del d.lgs., 21 novembre 2007, n. 231
e al D.M. 11 marzo 2022, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per
confermare l’inquadramento normativa richiamato nella citata comunicazione e al tempo
stesso fornire informazioni circa le interlocuzioni avviate con la Parte statale, a seguito
della pubblicazione, nel sito del Ministero dell’Economia e Finanze e della Banca d’Italia,
di alcune risposte a quesiti circa l’estensione generalizzata dell’obbligo di comunicazione
del titolare effettivo rispetto agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Nei colloqui informali con le compenti Autorità civili sono stati apprezzati i rilievi
giuridici contenuti nella circolare dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici e tuttavia
a causa della ristrettezza dei tempi, con ogni probabilità, non si riuscirà a definire
formalmente la questione entro la data stabilita (11 dicembre p. v.) per la comunicazione
del titolare effettivo.
In questo contesto accedere all’interpretazione statale che sottopone agli obblighi di
comunicazione tutti gli enti ecclesiastici rappresenterebbe un vulnus alla normativa
concordataria e alle garanzie accordate nell’art. 7.3 dell’Accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica italiana dell8 febbraio 1984, incluso il rischio di individuare erroneamente i
titolari effettivi oltre ad appesantire gli enti di adempimenti burocratici certamente
gravosi. Al tempo stesso, se fra qualche giorno venisse riconosciuto che non vi è alcun
obbligo di comunicazione per gli enti ecclesiastici la procedura di cancellazione dal
Registro apparirebbe a dir poco complessa. Al contrario qualora l’esito delle
interlocuzioni affermasse l’obbligo di comunicazione del Titolare effettivo al Registro
delle Imprese, certamente si avrebbero indicazioni più certe per identificare i nominativi
da comunicare.
Inoltre, le sanzioni previste in caso di inadempimento sono quelle stabilite dall’art. 2630
del codice civile, ovvero sanzione amministrativa pecuniaria da l 03 euro a 1.032 euro.
Mentre se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini
prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Pertanto, qualora si
arrivasse alla conclusione che anche gli enti ecclesiastici fossero obbligati ad adempiere
a tale obbligo, si andrebbe incontro ad una sanzione pecuniaria di circa 35 euro.
A motivo delle argomentazioni esposte sembra, pertanto, ragionevole a questo Ufficio
consigliare di continuare ad attendere l’esito delle interlocuzioni tra la Segreteria
Generale della CEI e le Autorità compenti.
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Mons. Roberto Malpelo
Sottosegretario-Direttore