Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

dallo Statuto della Curia Diocesana

Art. 14 – I Coordinatori zonali
§1. Il territorio diocesano risulta essere organizzato in zone pastorali. L’Arcivescovo individua
all’interno di ogni zona pastorale un coordinatore con i seguenti compiti:
a) organizzare gli incontri dei presbiteri della Zona in accordo con i Vicari episcopali
b) stilare il calendario delle iniziative pastorali per la zona d'intesa e in collaborazione con i
Vicari episcopali
c) convocare e presiedere il consiglio pastorale zonale in accordo con il Vicario episcopale
per la pastorale
§2. I coordinatori sono nominati dall’Arcivescovo per un mandato di cinque anni e possono
essere riconfermati solo per un altro quinquennio consecutivo, fatto salvo il can. 186; sono
membri di diritto del Consiglio Pastorale Diocesano.